Quando il debitore esecutato può vantare crediti verso la PA

L’art. 4 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, interviene sull’art. 560 c.p.c. introducendo una aggiunta al suo comma 2 con l’intenzione di regolare quelle situazioni nel quale la procedura immobiliare sia stata avviata nei confronti di soggetti che siano creditori della pubblica amministrazione.

Il debitore esecutato dovrà, all’udienza per la comparizione delle parti e dei debitori iscritti di cui all’art. 498 c.p.c. che non siano intervenuti, documentare di essere titolare di crediti (di un importo pari o superiore a quelli vantanti dal creditore procedente e dagli intervenuti) nei confronti della pubblica amministrazione.

A tal proposito il GE, con il decreto di cui all’art. 586 c.p.c., disporrà il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del decreto medesimo.

Tale disposizione è finalizzata, dunque, a ritardare il momento del rilascio dell’immobile. Non si ha, pertanto, una nuova ipotesi di improcedibilità / improseguibilità del processo.

Una voce autorevole (prof.ssa Lorenzetto A.) ha già avuto modo di evidenziare la difficoltà a riscontrare i requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 Cost per l’adozione del decreto legge, posto che tale vantaggio, per espressa disposizione normativa, si andrà ad applicare alle sole esecuzioni iniziate posteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.