Fattura elettronica – imposta di bollo

Le strutture alberghiere che dal 1° gennaio 2019 emetteranno fattura per le prestazioni termali erogate in regime di esenzione IVA ex D.P.R. 633/1972 saranno tenute, per il versamento dell’imposta di bollo, ad adeguarsi alle nuove regole.
Il decreto del Ministero dell’Economia del 28 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. del 7 gennaio 2018, modificando il precedente Dm del 17 giugno 2014, stabilisce infatti che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche  emesse  in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20  del primo mese successivo
Così ad esempio per le fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, l’imposta andrà versata entro il 20 aprile.
Lo stesso Dm specifica che il versamento potrà essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ovvero con addebito su conto corrente bancario o postale o ancora utilizzando l’apposito modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
È bene ricordare tali fatture dovranno riportare la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto MEF DEL 28 dicembre 2018.
Resta, invece, inalterata la modalità di assolvimento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri (es. libro giornale) secondo quanto già previsto dal Dm del 17 giugno 2014.