Cessione di contratto a titolo gratuito – indeducibilità delle minusvalenze

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 345/2019, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro A.C. Milan s.p.a. statuendo l’indeducibilità di minusvalenze correlate alla cessione di contratti aventi ad oggetto i diritti alle prestazioni sportive di calciatori, sul rilievo che, trattandosi di cessioni avvenute in assenza di corrispettivo, non fosse applicabile l’art. 101, co. 1, TUIR.

La controversia originava da quattro distinti avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2004 e 2005, con i quali l’Ufficio di Milano 1 effettuava due recuperi ai fini Ires e Irap.

La questione centrale alla base della decisione della Corte è se la cessione della prestazione professionale di un calciatore, qualora avvenga in assenza di un corrispettivo, sia qualificabile come a titolo gratuito o, in ragione dell’assunzione, ad opera della parte cessionaria, dell’obbligo di pagare il compenso del ceduto, sia da intendere a titolo oneroso (tale tesi difensiva veniva sostenuta dalla società calcistica ed era stata fatta propria dalla CTP di Milano).

Ed infatti, le minusvalenze dei beni relativi all’impresa sono deducibili solo nel caso in cui siano realizzate con una cessione a titolo oneroso. 

La Corte, dopo aver specificato che la cessione del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive di un calciatore è da considerare un bene immateriale strumentale all’esercizio d’impresa idoneo ad essere trasferito ed a generare minusvalenze ex art. 101, co. 1, TUIR, all’epoca vigente, prende posizione sulla qualifica di tale cessione.

Secondo la Corte “il fatto che da una cessione possa derivare un costo per il cessionario non comporta assolutamente che l’atto divenga a titolo oneroso”dal momento che la conseguenza indiretta del trasferimento(es. assunzione dell’obbligo di pagare il compenso del calciatore ceduto) deve essere tenuta ben distinta dalla giustificazione causale, intesa in concreto (es. ottenere una utilità o evitare un pregiudizio).

Ed inoltre “se (per assurdo) il pagamento dell’ingaggio del giocatore rendesse la cessione a titolo oneroso, sarebbe impossibile compiere atti a titolo gratuito o liberalità che riguardino diritti immobiliari” poiché a questi è sempre ricollegato un costo economico.

La S.C., pertanto, accoglie il motivo di ricorso dell’Agenzia, compensando le spese di lite stante la novità delle questioni.